Ecco in dettaglio il disegno di legge “Loi montagne” che riguarda anche la Corsica

By Redazione Ott 13, 2016 #montagna

La legge “Aménagement du territoire: modernisation, développement et protection des territoires de montagne” detta “Loi montagne” fortemente voluta da tutti i politici e  partiti còrsi, compresi quelli nazionalisti, tutela l’isola al pari degli altri territori montuosi francesi delle Alpi e dei Pirenei. Questa legge riconosce per la prima volta alla Corsica le caratteristiche di regione montana oltre a quelle di isola, portando quindi a maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio montuoso.

Ecco in dettaglio i contenuti della legge:

CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 14/09/2016

Il ministro dello sviluppo del territorio, della ruralità e delle collettività territoriali ha presentato un progetto di modernizzazione, di sviluppo e tutela dei territori montani.

La Francia ha nove catene montuose: le Alpi, il Massiccio Centrale, il massiccio della Corsica, le montagne del Giura, i Pirenei, i Vosgi, il Massiccio della Guadelupa, il Massif des Hauts dell’isola di Riunione e il massiccio della Martinica. Essi coprono più di un quarto del territorio nazionale e fino al 30% del solo territorio metropolitano. Dieci milioni di abitanti, il 15% della popolazione francese, vive qui. Un comune su sei si trova in una zona montuosa.

I massicci sono ambienti naturali eccezionali ma fragili per i loro paesaggi e la loro biodiversità. Ma sono anche luoghi abitati e sede di attività economiche.

Essi svolgono un ruolo importante in termini di attrattività e influenza internazionale della Francia, della qualità delle imprese ivi situate, comprese le reti di eccellenza (orologeria, la metallurgia, plastica, legno, bestiame …) e l’offerta turistica disponibile in tutte le stagioni, e soprattutto lo sci (il peso economico del turismo di montagna rappresenta circa 10 miliardi di euro di fatturato).

Adottata all’unanimità dal Parlamento, la legge del 9 gennaio 1985 relativa allo sviluppo e alla protezione della montagna era una legge innovativa e ambiziosa. Se mantiene una sua rilevanza nei suoi principi fondanti il riconoscimento delle specificità della montagna e l’equilibrio tra le questioni dello sviluppo regionale e la protezione ambientale, gli sviluppi economici, sociali e istituzionali nel corso degli ultimi trenta anni, richiedono l’aggiornamento.

Iscritto nelle linee guida della “tabella di marcia del Governo per la Montagna”, presentato a Chamonix nel mese di settembre 2015, il disegno di legge si basa sul lavoro di relazione parlamentare dei deputati Annie Genevard e Bernadette Laclais presentata nel luglio 2015: “Un secondo atto per la legge della montagna; per un rinnovato patto tra la Nazione e i territori di montagna”. La sua preparazione è svolta un’approfondita consultazione con i rappresentanti eletti e le parti interessate.

In particolare, il disegno di legge contiene quattro argomenti principali:
• precisare gli obiettivi politici generali della montagna e le proprie istituzioni;
• sostenere l’occupazione e il dinamismo economico;
• facilitare la riabilitazione del mercato immobiliare sfitto;
rafforzare le politiche ambientali attraverso l’azione dei parchi regionali e nazionali.

Sul primo argomento, il disegno di legge stabilisce gli obiettivi generali della politica della montagna e riafferma il principio di adattamento delle politiche pubbliche alle specificità di questi territori. Si tratta semplicemente di compensare gli svantaggi legati alle condizioni geografiche climatiche, ma anche di sviluppare i punti di forza della montagna in termini di qualità della vita, l’occupazione e del tempo libero, la mobilitazione del potenziale di innovazione al lavoro in questi territori.

Indicare il luogo delle autorità locali nelle proprie istituzioni di montagna, nel quadro della riforma territoriale. Rafforza il ruolo ei compiti del Consiglio Nazionale della Montagna (CNM) e comitati dei massicci [montuosi] e dà la possibilità al CNM di inserire direttamente il Consiglio nazionale di equiparazione delle norme.

Sul secondo argomento, il disegno di legge cerca di affrontare i problemi della vita quotidiana degli abitanti e degli attori economici.

Esso tiene conto delle condizioni specifiche dei territori montani in materia di comunicazioni elettroniche fisse o mobili per l’attuazione degli investimenti pubblici e la realizzazione di attrezzature e della loro manutenzione.

Si affronta anche questioni legate a molteplici attività e il lavoro stagionale, forme complementari di organizzazione del lavoro, sia tradizionali e molto presenti in montagna. Propone quindi una migliore protezione sociale. Esso prevede anche misure per facilitare la sistemazione dei lavoratori stagionali rimane un serio motivo di precarietà per tali attività.

Adatta le condizioni per l’adozione di “piani semplici di gestione” di complessi forestali e introduce il principio della gestione differenziata, con massiccia, la lotta contro i grandi predatori, nel rispetto degli impegni internazionali.

Nella promozione del turismo di montagna, il disegno di legge offre, per i comuni classificati stazione turistica o in corso di classificazione, la possibilità di una deroga ai trasferimenti verso le intercomunnalità di competenza “promozione del turismo, compresa la creazione di uffici turistici “.

Sul terzo argomento, , il disegno di legge procede per una semplificazione delle “nuove unità turistiche” (UTN) e distingue le oprazioni strategiche che sono oggetto di pianificazione negli schemi di coerenza territoriale (SCoT) e quelle, di impatto più locale, che rientrano nell’ambito dei piani locali di urbanizzazione (PLU). Essa incoraggia inoltre il riorientamento della costruzione del patrimonio immobiliare libero per la lotta contro il fenomeno dei “lits froids”  [residenze secondarie] e per preservare i terreni naturali, in particolare per usi agricoli.

Infine, per quanto riguarda l’ultimo argomento, definisce il ruolo dei parchi regionali e nazionali per l’esame delle aree montane specificità e la conservazione della biodiversità, anche attraverso l’istituzione di “zone di tranquillità “.

Le principali disposizioni del testo

Principali disposizioni del disegno di legge:

Titolo 1°: Tenendo conto delle specificità dei territori montani e rafforzare la solidarietà nazionale a loro favore

Articolo 1
Riconoscimento della montagna come un insieme di territori ove lo sviluppo equo e sostenibile è un obiettivo di interesse nazionale; il riconoscimento di questioni specifiche che richiedono adattamenti delle politiche pubbliche nazionali e locali

Articolo 2
Riconoscimento di sviluppo sostenibile della montagna come una sfida importante per promuovere all’interno dell’Unione Europea

Articolo 3
Enumerazione delle politiche pubbliche per specificamente essere adattato

Articolo 5
Creazione del Consiglio Nazionale della Montagna, istanza di concertazione sul futuro della montagna e le politiche pubbliche per l’attuazione

Articolo 6
Creazione dei comitati di massiccio, consultati sui programmi regionali o specifici di ogni massiccio.

Articolo 8
Modifica del contenuto dei modelli interregionali dei massicci

Titolo 2°: Sostenere il lavoro e il dinamismo economico in montagna

Articolo 9
Tenendo conto delle specificità dei territori montani nelle telecomunicazioni per l’attuazione e il mantenimento degli investimenti pubblici

Articolo 10
Considerazione da istituti di formazione professionale, le possibilità offerte dalla pluriattività

Articolo 12
Sperimentazione per tre anni di un processo di lavoro a tempo parziale riguardante la gestione pubblica degli impianti di risalita o delle piste da sci

Articolo 14
Attuazione delle misure specifiche di fermare le condizioni abitative dei lavoratori stagionali in zone di montagna

Articolo 16
L’adattamento alle specificità dei territori montani modi per combattere contro i grandi predatori delle mandrie

Articolo 17
Autorizzazione del governo a emettere ordinanze su misura destinate a facilitare lo sviluppo delle attività economiche e turistiche.

Articolo 18
Derogazione possibile delle competenze prevista dalla legge NOSTRo nella promozione di attività turistiche, per consentire il desiderio comune di mantenere questa abilità

Articolo 19
Ammodernamento della procedura per le nuove unità turistiche al fine di garantire la coerenza territoriale della pianificazione territoriale

Articolo 20
Adeguamento delle norme urbanistiche per le peculiarità di alcune località di montagna

Articolo 21
Incoraggiamento degli immobili riabilitazione per il tempo libero di adattarsi alle mutevoli mercato del noleggio turistico

Articolo 23
Rafforzare le politiche ambientali con l’intervento di parchi nazionali e parchi regionali

Le principali amendmanti delle commissioni

LAVORI DEL COMITATO AFFARI ECONOMICI
La commissione economica ha approvato il progetto di legge in prima lettura il 17 Settembre 2015
Rapporto n ° 4067 della signora Bernadette Laclais (socialista, ambientalista e repubblicano, Savoia) e Annie Genevard (repubblicani, Doubs)

La commissione economica ha approvato 160 emendamenti. La discussione in seduta pubblica si concentrerà sul testo della Commissione n r4067-a0

Le principali modifiche apportate dalla commissione affari economici:

Articolo 1:
– Inserimento di sostenere industrie di montagna legate tra i principi da rispettare per l’azione dello Stato (disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, modifica CE481).

– Affermazione del l’importanza del sostegno specifico per le zone di montagna per la compensazione economica per svantaggi naturali
(Disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE531).

– Inserire un criterio per il deposito di acqua per il suo uso comune tra gli obiettivi dell’azione statale (disposizione introdotta per la signora Battistel (socialista, ambientalista e repubblicano, Isère, CE44) e signora Wauquiez (repubblicani, Alta Loira, CE222) e la signora Dubie (radicale, repubblicano, democratico, progressista, Alti Pirenei, CE248)

– Tenendo conto delle specificità regionali in materia di servizi pubblici. (Disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE482).

– Incoraggiamento della transizione al digitale nelle zone di montagna. (Disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE484).

– Reintroduzione del principio che le disposizioni generali sono adattati alle specificità dei territori montani (disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE483).

Articolo 3
– Introduzione agricoltura esplicito e l’ambiente come aree in cui la necessità di adeguare le politiche pubbliche è una questione centrale nelle zone di montagna (disposizione introdotta dal emendamenti identici per iniziativa signora Santais, relatore per la Commissione per lo sviluppo sostenibile, CE496, signor Abad, repubblicani, Ain, CE24, il signor Saddier, repubblicani, Haute-Savoie, CE89, signor Cinieri, repubblicani, Loira, CE 107 e la signora Bonneton, socialista, ambientalista e repubblicano, Isère, CE159)

Dopo l’articolo 3
– Il riconoscimento della specificità della Corsica (Disposizione introdotta su iniziativa del signor Pupponi (socialista, ambientalista e repubblicano, Val-d’Oise, CE140)

Dopo l’articolo 8
– Tenuto conto dei problemi specifici di organizzazione della scuola in un ambiente montano (disposizione introdotta dal emendamenti identici e contro il parere del governo all’iniziativa signora Santais, relatore della commissione per lo sviluppo sostenibile CE502 modifica, la signora Battistel (socialista, ambientalista e repubblicano, Isère, CE47, il signor Wauquiez (repubblicani, Haute-Loire, CE225 e la signora Dubie (radicale, repubblicano, democratico, progressista, Alti Pirenei, CE250)

Articolo 9
– Apertura della copertura dati digitale  in montagna per colmare il divario nella copertura tra le pianure e le zone di montagna (disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE411 e CE410 modifiche)

Articolo 14
– Per generalizzare il meccanismo convenzione a tutte le zone turistiche per fare una diagnosi delle esigenze abitative dei lavoratori stagionali e di fissare obiettivi e mezzi di azione al fine di aiutarli a strutturare la loro offerta di abitazioni stagionali (disposizione introdotte su inziiativa della signora Got, socialista, ambientalista e repubblicano, Gironda, CE320)

Articolo 16
– Il riconoscimento del principio di compensazione della svantaggi naturali della montagna (disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE415)

Dopo l’articolo 17
– Segnaletica sostenuto dalla Banca Pubblica d’Investimento (BPI) per le piccole medie imprese (PMI) con una attività stagionale di bassa redditività (disposizione introdotta su iniziativa del Sig Ginesy, repubblicani, Alpi Marittime, CE329)

Articolo 19
– Estensione del periodo di validità delle nuove unità di turismo (disposizione introdotta dal emendamenti identici per iniziativa signora Santais, relatore della commissione per lo sviluppo sostenibile, CE517, la signora Battistel (socialista, ambientalista e repubblicano, Isère, CE66; Wauquiez (repubblicani, Alta Loira, CE244 e il signor Giraud (radicale, repubblicano, democratico, progressista, Alte Alpi, CE268)

– Iniziativa dei conti dei sistemi dipartimentali di accesso alle risorse forestali negli schemi di coerenza territoriali o piani di sviluppo locale (disposizione introdotta, contro il parere del governo e relatori, dal signor Giraud (radicale, repubblicano, democratico, progressista, Alte Alpi, CE317)

Dopo l’articolo 20
– Possibilità di demolizione di un edificio situato nelle aree più importanti del patrimonio naturale e culturale della montagna, quando il permesso di costruzione è stata annullata (disposizione introdotta su iniziativa dei relatori, CE485)

Vedere resoconto reso n. 106, 107 e 108 della commissione”

 

Le village de Zonza...

 

 

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Fonte: Assemblea Nazionale – trad. A. Meloni

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